L’individuazione del saggio interessi legali è molto importante poiché diversamente – dispone l’art. 1284 c.c. – il saggio degli interessi legali deve essere determinato in misura pari al 5% in ragione d’anno. Il MEF, con proprio decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.