Tablet, telefoni e auto/geolocalizzate, ovvero gli strumenti di lavoro imprescindibili, se geolocalizzati attraverso app o sistemi similari occorre seguire la procedura del Garante della privacy
Ovvero:
Oltre a fare l’accordo sindacale o la comunicazione alla DTL, occorre anche:
a. fornire ai dipendenti della società coinvolti dai descritti trattamenti, un’informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell’articolo 13 del Codice (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione), anche in conformità al principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che intende effettuare e le relative modalità (art. 11, comma 1, lett. a) e 13 del Codice; art. 4, comma 3, l. 300/1970);
b. effettuare la notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. a), del Codice;
c. adottare le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 ss. del Codice al fine di preservare l’integrità dei dati trattati e prevenire l’accesso agli stessi da parte di soggetti non autorizzati;
d. designare il fornitore del servizio di localizzazione responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Codice (cfr. punto 6.1.);
e. predisporre misure al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del Codice.