È stata pubblicata nella G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 la conversione in L. 165 del 19 novembre 2021, con modificazioni, del D.L. 127/2021, contenente le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Sulla medesima G.U. è stato pubblicato il testo coordinato del D.L. 127/2021 con la L. 165/2021.
Le novità introdotte dalla conversione, entreranno in vigore il 20 novembre 2021:
- i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da essere esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità;
- nei luoghi di lavoro la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni: però, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita solamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
- i lavoratori in somministrazione devono essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice;
- nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore è sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni, da intendersi come giorni lavorativi.