Per quanto riguarda la messa a disposizione ed offerta, ai lavoratori dei buoni pasto o Ticket sia elettronici che cartacei, pare utile ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 28/E/2016 (punto 2.5.2), ha ricordato che … l’erogazione – al pari del buono pasto – dovrà essere rivolta alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, secondo le precisazioni fornite nei paragrafi precedenti (cfr. circolare n. 326/E del 1997; circolare n. 188/E del 1998).

Conseguentemente l’eventuale messa a disposizione dei buoni pasto solo ad alcuni lavoratori rappresenta un trattamento ad personam che supera l’esenzione prevista per legge, con la conseguenza che il valore nominale del buono pasto deve considerarsi come retribuzione imponibile nel suo intero valore da un punto di vista previdenziale e fiscale sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

INCIDENZA SUL TFR

Su tale aspetto, si segnala che recentemente la Cassazione, con l’ordinanza n. 8090/2024, ha affermato il principio secondo cui il servizio mensa o l’indennità sostitutiva non assumono natura retributiva, con la conseguenza che solo la legge o la contrattazione collettiva possono considerarli quali elementi imponibili ai fini della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Secondo la Cassazione:

– il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro;

– la contrattazione collettiva è libera di prevedere che il pasto o l’indennità sostitutiva dello stesso assumano valore retributivo: solo in tale caso dette indennità sono computabili ai fini del trattamento di fine rapporto