Con ordinanza del 3 febbraio 2022 (reg. ord. n. 94 del 2022) la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 39, primo e quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario del contratto collettivo».
La Corte d’appello rimettente è chiamata a decidere l’impugnazione proposta da alcuni lavoratori subordinati avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado ha rigettato la loro domanda di condanna della società datrice di lavoro alla corresponsione di differenze retributive per scatti di anzianità, ferie e altri istituti retributivi, le quali non erano state pagate perché un contratto collettivo di prossimità, stipulato dalla società convenuta con un sindacato (minoritario) ritenuto maggiormente rappresentativo, aveva previsto un peggioramento delle condizioni economiche dei lavoratori rispetto al contratto collettivo di settore.
La Corte rimettente osservava che, sebbene gli appellanti non fossero firmatari dell’accordo del 7 febbraio 2020 (né individualmente né per il tramite della loro organizzazione sindacale), tuttavia esso doveva reputarsi efficace anche nei loro confronti, estendendosi, per il disposto dell’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, a tutti i lavoratori interessati.