Con l’ordinanza n. 15391 dello scorso 3 giugno 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciato in ordine all’utilizzabilità ai fini disciplinari dei dati contenuti nel telepass aziendale. In particolare, a sostegno del provvedimento espulsivo di un lavoratore trasfertista, il datore di lavoro aveva utilizzato sia i dati registrati dal palmare dato in dotazione al lavoratore sia i riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal telepass installato sull’automobile aziendale.
Il Tribunale di prime cure aveva ritenuto legittimo il licenziamento mentre la Corte d’Appello, al contrario, si era espressa ritenendo inutilizzabili i dati acquisiti per mezzo del telepass e, di conseguenza, illegittimo il licenziamento.
Ad avviso dei giudici di secondo grado, infatti, la datrice di lavoro non aveva dato prova di aver ottemperato agli adempimenti prescritti dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori secondo cui gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. La datrice di lavoro presentava dunque ricorso per Cassazione evidenziando, nell’ambito del primo motivo di doglianza, che nessuna disposizione normativa – tantomeno quella posta a tutela dei dati personali degli interessati – impone all’azienda di fornire al dipendente chiarimenti sui dispositivi finalizzati a effettuare i pagamenti necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa; con il secondo motivo, invece, eccepiva la falsa applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, ponendo l’accento sul fatto che i controlli eseguiti dalla società sui rendiconti del Telepass fossero finalizzati anche a prevenire un abuso di dispositivi da parte dei dipendenti e, in quanto tali, fossero consentiti dalla legge.
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito che per controlli difensivi sui dipendenti devono intendersi quei controlli diretti ad accertare comportamenti estranei al rapporto di lavoro illeciti o lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale e, dunque, non quelli volti ad accertare l’inadempimento delle ordinarie obbligazioni contrattuali.
I controlli difensivi, inoltre, non solo devono essere subordinati al fondato sospetto circa la commissione di un illecito, ma senza perdere di vista il corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione degli interessi aziendali, correlato alla libertà di iniziativa economica, e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti ex post. Pertanto, poiché il Telepass è uno strumento che consente la registrazione dei transiti autostradali in entrata e in uscita, è idoneo a configurare un controllo a distanza e, in quanto tale, l’utilizzabilità dei dati da esso estratti è possibile unicamente qualora il lavoratore abbia ricevuto previa e adeguata informazione circa le modalità d’uso dello stesso e l’effettuazione dei controlli, come sancito dal comma 3 dell’articolo 4, Legge n. 300/1970.