- TIROCINI E STAGE
Innanzitutto, tirocinio curriculare ed extracurriculare non sono la stessa cosa, spesso si fa confusione tra le due tipologie.
Ma quali sono le differenze tra uno stage curriculare e uno stage extracurriculare?
- Tirocinio curriculare:
si tratta di uno stage incluso in un percorso di formazione, ad esempio nell’ambito di un piano di studi universitari o scolastici. Lo studente svolge il tirocinio presso una struttura, generalmente un’azienda, convenzionata con l’Università o con la scuola, per acquisire un primo contatto con il mondo del lavoro e generalmente per ottenere crediti formativi a completamento del proprio percorso di studio.
- Tirocinio extracurriculare:
questo tipo di stage non è incluso all’interno di un percorso di formazione; quindi, non è richiesto dall’università o dalla scuola e non è finalizzato al conseguimento di crediti formativi, ma semplicemente al rientro nell’ambito del mondo lavorativo.
Obiettivi dei tirocini
Il tirocinio/stage non rappresenta un rapporto di lavoro e costituisce invece una metodologia formativa e una misura di politica attiva per l’orientamento, l’inserimento e il reinserimento lavorativo.
A differenza dello stage extracurriculare, però, il cui obiettivo è principalmente l’orientamento o l’inserimento professionale, il tirocinio curriculare è finalizzato principalmente all’approfondimento o al completamento della formazione attraverso un’esperienza di alternanza scuola/lavoro.
Attraverso lo stage curriculare, dunque, il tirocinante ha modo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento specifici del percorso di istruzione che sta svolgendo o terminando.
Lo stage curriculare può essere obbligatorio o facoltativo (a seconda dell’istituto o del corso di studi) e generalmente viene svolto secondo le indicazioni del piano didattico. Per ogni tirocinio curriculare svolto in università viene riconosciuto solitamente un numero di crediti formativi universitari (CFU), finalizzati al completamento del piano di studi.
Indennità dei tirocini
Essendo il tirocinio curriculare primariamente finalizzato all’apprendimento dello stagista, tramite l’inserimento in una sorta di alternanza scuola-lavoro, non prevede un’indennità di partecipazione.
Non è esclusa la possibilità che il soggetto ospitante possa decidere di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione o un rimborso spese, ma questa scelta spetta unicamente all’azienda e non costituisce formalmente un obbligo.
Per quanto invece al tirocinio extracurricolare la questione è diversa, essendo soggetta alle Linee Guida Nazionali e le normative regionali di stage che derivano dal recepimento delle stesse da parte delle singole regioni, è previsto per ogni regione un importo minimo.
Per poter svolgere un tirocinio curriculare, l’aspirante stagista deve essere regolarmente iscritto a un percorso di studi.
Non esistono altri requisiti specifici, se non definiti dai regolamenti di istituto o di ateneo.
Mentre per il tirocinio extracurricolare non c’è alcuno obbligo, neanche di limiti di età, se non quello di essere attivato per una mansione che il lvaoratore non ha già svolto nel suo mpercorso lavorativo.
Durata dei tirocini
Un tirocinio curriculare segue generalmente i seguenti limiti di durata massima:
- non oltre 12 mesi per gli studenti universitari (inclusi gli iscritti a corsi di diploma universitario), dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione (anche post-secondari e non universitari), fino a 18 mesi dopo il termine degli studi
- non oltre 24 mesi per soggetti portatori di handicap, ferma restando la condizione di studente
La durata minima di uno stage curriculare viene invece stabilita dai regolamenti dei singoli istituti o dei corsi di laurea, in relazione al tempo necessario per il conseguimento di crediti formativi.
È prevista la possibilità di prorogare il tirocinio curriculare, a discrezione dell’azienda oppure dell’istituto o dell’ateneo (ma sempre previo accordo tra i due soggetti).
Mentre per il tirocinio extracurricolare la durata è legata alla tipologia di mansione normalmente non è inferiore a sei mesi prorogabile al massimo per un anno.
Comunicazioni obbligatorie per i tirocini
Diversamente da quanto previsto per i tirocini extracurriculari, per cui è necessario effettuare le comunicazioni telematiche di avvio stage, proroghe e cessazioni anticipate, al centro per l’impiego, per gli stage curriculari non vige l’obbligo di effettuare le COB.
2. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E APPRENDISTATO DUALE
Alternanza scuola lavoro oggi “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento” (PCTO) e l’apprendistato duale
La prima considerazione da fare è che l’alternanza scuola lavoro è la modalità con cui si realizza il tirocinio curricolare presso una azienda, con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57, comma 18) gli è stata attribuita la denominazione “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), ma nulla è cambiato se non il nome, da non confondere con il simile apprendistato duale, insieme rappresentano due strumenti introdotti dal Legislatore al fine di agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Si tratta di due strumenti strutturalmente diversi, ma che hanno in comune l’accostamento “formazione e lavoro”:
- l’alternanza scuola lavoro (tirocinio curricolare) consiste in una metodologia didattica, introdotta nel sistema educativo dall’art. 4 della L. 53/2003, caratterizzata dall’integrazione del percorso formativo attutato nelle scuole superiori con un percorso formativo in azienda attraverso tirocini curriculari;
2. l’apprendistato duale è, invece, un contratto di lavoro a tutti gli effetti, a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile.
L’Alternanza scuola lavoro è una modalità didattica, che attraverso l’esperienza pratica, presso le aziende, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, inoltre arricchisce la formazione e li orienta il percorso di studio e, nel futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi, questo è il PCTO, quello citato nel CV della studentessa.
L’Alternanza scuola-lavoro, che è obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, è prevista della legge 107 del 2015 ed è in linea con il principio della “scuola aperta”.
L’alternanza (ndr PCTO) prevede che gli studenti, siano accolti in ambienti di formazione adeguati e sicuri e che favoriscano la crescita della persona e siano coerenti con l’indirizzo di studio, e dovranno essere supportati da tutor dell’azienda ospitante in rapporto al rischio delle attività svolte:
5 studentesse e/o studenti per ogni tutor interno, per attività ad alto rischio
8 studentesse e/o studenti per ogni tutor per attività a medio rischio
12 studentesse e/o studenti per ogni tutor per attività a basso rischio
In cambio, gli studenti avranno il dovere di:
- frequentare le attività per almeno tre quarti delle ore previste
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- mantenere una riservatezza in relazione a dati, informazioni e conoscenze specifiche delle aziende visitate.
Le studentesse e gli studenti saranno inoltre assicurati, a carico dello Stato, all’Inail contro gli infortuni e coperti da un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
I percorsi di Alternanza si basano su una convenzione stipulata tra scuole e strutture ospitanti, ovvero le aziende.
La legge 107/2015 ha inoltre introdotto la possibilità di effettuare l’alternanza scuola-lavoro durante la sospensione delle attività didattiche, sia in Italia che all’estero, nonché l’obbligo di includere nel programma di formazione corsi in materia di salute e sicurezza nel posto di lavoro.
Prima di iniziare il progetto, la scuola e l’azienda devono firmare una convenzione e ogni ragazzo/a deve firmare il Patto formativo, un documento con cui si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche, di comportamento e le norme in materia di privacy e di sicurezza sul lavoro.
Inutile dirlo per quanto all’aspetto economico lo studente non percepisce alcun compenso, mentre nel contratto di apprendistato duale è a tutti gli effetti un rapporto di lavoro.
Per comodità le allego la convenzione tipo Scuola/Azienda, quando ancora era denominata “alternanza scuola lavoro” ma poi ogni istituto adotta la sua specifica.