Criteri generali

Il computo dei dipendenti in forza all’azienda che assume deve essere epurato dai soggetti esclusi per espressa previsione di legge dal calcolo della forza lavoro, come ad esempio:

– gli apprendisti;

– i lavoratori somministrati;

– i lavoratori assunti all’esito di esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità.

mentre  per altri occorre riproporzionare la presenza in azienda come ad esempio:

– i lavoratori a tempo parziale che devono essere considerati pro quota;

– i lavoratori intermittenti vanno computati in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto nell’arco di ciascun semestre;

occorre infine escludere dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di:

dimissioni volontarie;

invalidità sopravvenuta;

pensionamento per raggiunti limiti d’età;

– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

licenziamento per giusta causa;

 

Quando una norma incentivante prevede come presupposto l’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento, con quello medio dei 12 mesi precedenti, con riguardo alla nozione di “impresa unica”: l’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Può così succeder  che i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto, possano beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società̀ del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

 

Computo organico per assunzioni agevolate [incremento occupazionale netto]

Alcune agevolazioni vengono concesse nei limiti dell’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea con riferimento agli aiuti “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

In questo caso, è previsto che l’agevolazione può essere fruita anche oltre tali limiti, nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, infatti, è necessario rispettare la condizione consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L’INPS, con la circolare n. 58 del 2023, ha chiarito che l’incremento occupazionale netto deve intendersi come l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno.

L’impresa deve dunque verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale nei 12 mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Esempio di calcolo

Verifica computo organico aziendale

Data di verifica: 30 aprile 2024

Lavoratori in forza:

– 12 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, di cui un over 55

– 2 lavoratori a termine con contratto di durata pari a 5 mesi,

– 2 apprendisti a tempo pieno,

– 3 lavoratori part time al 50%,

– 1 lavoratore a chiamata a tempo determinato che ha prestato nell’ultimo semestre 600 ore di lavoro.

Calcolo organico per assunzione agevolata (periodo osservazione: 12 mesi precedenti)

Organico Regola di computo Valore di computo
12 dipendenti a tempo pieno e indeterminato Ciascun lavoratore conta 1 unità in organico 12
2 lavoratori a termine con contratto di durata pari a 5 mesi Il lavoratore non si computa se il contratto dura meno di sei mesi 0
2 apprendisti a tempo pieno L’apprendista non si computa 0
3 lavoratori part time al 50% Computabile in proporzione 1,5 = 2
1 lavoratore a chiamata a tempo determinato che ha prestato nell’ultimo semestre 600 ore di lavoro. Computabile in proporzione 600/26= 23,07

23,07/40=0,57

Valore = 1

Organico aziendale 15