Il rinnovo del CCNL della logistica, trasporto merci e spedizioni, sottoscritto lo scorso 3 dicembre 2017, tra le altre cose, ha stabilito espressamente che “è abolito il divieto di utilizzo del lavoro a chiamata”.
Detto divieto era stato oggetto anche di una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 18194 del 4 ottobre 2016), la quale aveva affermato la legittimità di un contratto collettivo di categoria di esprimere il proprio divieto all’utilizzo di una tipologia contrattuale quale quella del lavoro intermittente. Tale divieto contrattuale aveva posto un blocco all’utilizzo del lavoro a chiamata per motivi oggettivi (mancata disciplina del contratto collettivo e, conseguentemente, del Regio Decreto 2657/1923) e la sola legittimità di ricorso in caso di sussistenza dei requisiti soggettivi (con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).
Con l’apertura odierna, sarà possibile utilizzare il lavoro a chiamata ai sensi del punto 8 della tabella allegata al Regio Decreto 2657/1923, per il “Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”, senza limiti di età per i lavoratori.