Il decreto Sostegni bis (DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 , n. 73) mette in campo un bonus per le assunzioni per incentivare i datori di lavoro per arginare la possibile crisi occupazionale che si preannuncia con la fine del blocco dei licenziamenti.
Si tratta del cosiddetto Contratto di rioccupazione che prevede uno sgravio contributivo totale di 6 mesi nei quali formare il lavoratore per compiti specifici. La misura, non ancora operativa ha ottenuto in questi giorni l’attesa approvazione da parte della Commissione europea ma fin dall’istituzione ha attirato molte critiche da parte degli addetti ai lavori, Confidustria, e di noi Consulenti del Lavoro.
In attesa delle istruzioni operative INPS, di seguito nel dettaglio cosa prevede il contratto di rioccupazione, quanto è il risparmio che potrebbe consentire ai datori di lavoro, ma anche quali sono le difficolta applicative che potrebbero renderlo poco efficace.
Contratto di rioccupazione: di cosa si tratta
Il contratto di rioccupazione prevede che le assunzioni a tempo indeterminato realizzate:
- dal 1 luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 di lavoratori in stato di disoccupazione e
- definite con un contratto formativo di inserimento, con il consenso del lavoratore
- godono per 6 mesi di un esonero contributivo totale, con massimo di 3000 euro complessivamente, esclusi i premi e contributi INAIL .
- Alla fine del periodo di prova di 6 mesi in caso di mancata conferma dell’assunzione l’importo risparmiato deve essere versato all’INPS.
- Sarà attivabile in tutti i settori tranne agricoltura e lavoro domestico.
- Come già succede per altri incentivi all’assunzione il datore di lavoro non dovrà aver effettuato licenziamenti nei mesi precedenti.
- Contratto di rioccupazione il risparmio a confronto con gli altri incentivi per assunzioni
Le percentuali di sconto, che si allineano abbastanza ai principali esoneri in vigore, rispetto ad una assunzione ordinaria sono le seguenti :
tipologia di lavoro e livello | esonero under 36 | Sgravio contributivo donne legge 178 2020 | Contratto Rioccupazione |
commesso 1 livello 1 liv CCNL terziario | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
operaio industria 5 liv. CCNL metalmeccanici industria | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
operaio alimentare 4 liv CCNL Alimentari artigianatp | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
cameriere 3 liv CCNL pubblici esercizi | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
Contratto di rioccupazione: le difficoltà applicative
I SOGGETTI BENEFICIARI
Viene fatto presente innanzitutto che la norma richiede lo stato di disoccupazione e ciò comporta l’esclusione dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria che possono essere oggetto di licenziamento ora oggetto di licenziamento, a seguito del DL 99/2021. Quindi proprio la categoria che si cerca di proteggere non riuscirebbe a fruire del nuovo incentivo.
LA TEMPISTICA
La durata prevista di 6 mesi e soprattutto la scadenza già fissata al 31 ottobre fanno temere l’impossibilità di entrare in vigore perché manca ancora il decreto attuativo e le istruzioni INPS, anche se l’approvazione della Commissione Europea potrebbe ora dare la giusta accelerazione
I VINCOLI PER I DATORI DI LAVORO
- Il datore di lavoro NON deve aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti e deve impegnarsi anche per i successivi
- non deve avere in atto sospensioni dal lavoro legate a una crisi o riorganizzazione aziendale per lavoratori allo stesso livello