IL DECRETO IN PILLOLE
Decreto legge 18 del 17_3_20 in pillole
È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17marzo 2020, il D.L. 18 del 17 marzo 2020, che introduce misure di potenziamento del Ssn e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il D.L.interviene con provvedimenti su 4 fronti principali e altre misure settoriali:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Ssn, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
In particolare il D.L. prevede:
- Cigd estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla Cigd con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;
- la possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- il riconoscimento un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite Iva. L’indennizzo è destinato a: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in Gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;
- l’istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini;
- l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel D.L. 9 marzo 2020);
- a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale SSn e le Forze dell’ordine;
- il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, L. 104/1992, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate;
- misure per il trasporto aereo;
- misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Mipaf, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca;
- sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo per i settori: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti Iva, ritenute e contributi di marzo);
- per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle P.A., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo Inail;
- affitti commerciali – a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone.