La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 gennaio 2017, n. 522, ha stabilito che la dichiarazione di fallimento non è giusta causa di risoluzione dei rapporti di lavoro in essere, ma comporta la loro sospensione in attesa della decisione del curatore circa la prosecuzione del rapporto medesimo e dello scioglimento dello stesso.