Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche è possibile fruire del bonus 75% barriere architettoniche.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/eliminazione-delle-barriere-architettoniche
In particolare, possono fruire della detrazione:
– le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
– gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
– le società semplici,
– le associazioni tra professionisti,
– i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali),
che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio
L’agevolazione fiscale compete per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 444 del 6 settembre 2022, i titolari di reddito d’impresa sono ammessi all’agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali”.
La detrazione, invece, non spetta per gli interventi:
– effettuati in fase di costruzione;
– realizzati mediante demolizione e ricostruzione;
– inquadrabili nella categoria “ristrutturazione edilizia”, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Per effetto delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 212/2023, a partire dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D.L.), risulta ridisegnato l’ambito applicativo dell’agevolazione con riferimento, tra l’altro, agli interventi agevolabili.
In particolare, a seguito della modifica apportata da predetto D.L., sono ammessi alla detrazione gli interventi aventi ad oggetto esclusivamente:
– rampe;
– ascensori;
– servoscala;
– scale;
– piattaforme elevatrici.
Inoltre, vengono esclusi dall’ambito di applicazione del bonus barriere 75%:
– le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi per oggetto infissi, pavimenti, servizi igienici;
– gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
– le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
– siano già iniziati i lavori;
– oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, ma sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed al contempo sia stato versato un acconto sul prezzo.
Il pagamento delle spese agevolate con il bonus barriere 75% deve avvenire con bonifico bancario o postale “parlante”, da cui deve risultare (secondo quanto disposto dal D.M. n. 41/1998):
– la causale del versamento;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.