Al lavoratore del settore privato sospeso in quanto senza green pass, è consentito il rientro «immediato nel luogo di lavoro non appena…entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione». Questa precisazione sulla gestione dei lavoratori senza green pass è stata inserita in fase di conversione in legge (conclusasi ieri con il via libera del Senato) del decreto 1/2022, che interviene sull’articolo 9-septies, comma 7, del Dl 52/2021.

In base alle norme in vigore, i lavoratori senza green pass, base o rafforzato a seconda dei casi, non possono accedere al luogo di lavoro e vengono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, ma senza retribuzione o altro compenso o emolumento per il periodo di assenza. Dopo il quinto giorno, l’azienda li può sospendere e rimpiazzare tramite un contratto di sostituzione, rinnovabile, della durata massima di dieci giorni lavorativi. La sospensione ha durata pari al contratto.

Con la conversione in legge del Dl 1/2022 è stato precisato che qualora ottenga un green pass, il dipendente ha diritto a rientrare subito in azienda, ma tale diritto è limitato dall’eventuale contratto di sostituzione già sottoscritto.

In base alle disposizioni vigenti, fino al 31 marzo è richiesto il green pass base alla generalità dei lavoratori del settore privato (al netto delle categorie per cui vige l’obbligo vaccinale a prescindere dall’età), mentre per gli ultracinquantenni, e fino al 15 giugno, è necessario avere il green pass rafforzato.