Secondo la Cassazione (sentenza n. 3836 del 26 febbraio 2016), il licenziamento del socio lavoratore della cooperativa che non si oppone alla delibera di esclusione è legittimo e definitivo, anche se intimato senza preventiva procedura di legge: l’art. 18 della legge n. 300/1970 è infatti inapplicabile dopo l’esclusione dalla cooperativa, che determina con effetto automatico l’estinzione del rapporto di lavoro. Nel caso in oggetto, tra l’altro, era stato impugnato il licenziamento ma non censurata tale delibera.