Il decreto legislativo attuativo della direttiva 2014/67/Ue (approvato in prima lettura il 15 aprile dal Consiglio dei ministri e ora in fase di esame parlamentare) rafforzerà gli strumenti per combattere le triangolazioni fittizie di personale attuate ricorrendo a falsi datori di lavoro stranieri.
Il nuovo decreto si applicherà a tutte le imprese (comprese le agenzie di somministrazione) situate all’interno dell’Ue che distaccano uno o più lavoratori in Italia presso un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, oppure presso un’altra unità produttiva della stessa azienda.
La nozione di distacco è, quindi, molto più ampia di quella utilizzata dalla normativa lavoristica ordinaria, in quanto abbraccia anche gli addetti impiegati nell’ambito di un contratto di somministrazione oppure di un appalto di servizi e i fenomeni di mobilità interna all’azienda.
Per contrastare gli abusi di tali strumenti, il nuovo decreto legislativo – con una disposizione molto innovativa – introduce una serie di indicatori da utilizzare per verificare la genuinità del distacco.
Non è raro, infatti, che alcune imprese facciano ricorso alla fittizia allocazione di un datore di lavoro presso Stati membri dell’Unione europea diversi da quelli dove si svolge la prestazione, allo scopo di applicare regimi contributivi o regolamentari meno rigorosi del nostro.
Per contrastare questi abusi l’articolo 3 dello schema di decreto stabilisce che gli organi di vigilanza possono valutare l’autenticità del distacco valutando se l’impresa distaccante esercita effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente.
Per compiere questa valutazione, gli ispettori devono considerare alcuni elementi specifici: il luogo in cui l’impresa ha la sede legale e amministrativa ed è registrata, il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati, la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall’impresa distaccante, il luogo in cui l’impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo.
La legge prevede anche la valutazione del numero dei contratti eseguiti o dell’ammontare del fatturato realizzato dall’impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione.
La stessa norma suggerisce di valutare, al fine di individuare un distacco lecito, elementi come il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore, la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato, e la temporaneità dell’attività lavorativa svolta in Italia.
Molto importante è l’analisi degli spostamenti del lavoratore e degli accordi economici connessi. Questi indicatori costituiscono il presupposto per applicare il rigido regime sanzionatorio previsto dal decreto.
Secondo tale regime, se il distacco presso un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
Inoltre, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni occupato e per ogni giornata di occupazione (la sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro).
Se vi è sfruttamento dei minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.