La Corte di Cassazione, con sentenza 9 settembre 2016, n. 17861, ha stabilito che il superminimo può essere assorbito, in caso di riconoscimento della qualifica superiore, L’emolumento può essere assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la nuova qualifica, salvo che le parti abbiano convenuto diversamente o il Ccnl disponga diversamente.