Il Tribunale di Napoli con la recente sentenza 190/2017 , si è pronunciato considerando il tirocinio sempre escluso dall’ambito del rapporto di lavoro, anche se il soggetto ha fornito prestazione lavorativa.
Una società che aveva stipulato una convenzione di tirocinio per ospitare un tirocinante, si è vista contestare, al termine del periodo di tirocinio stabilito dalla legge, il rapporto affinché venisse riqualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato, sull’assunto che aveva prestato vera e propria attività lavorativa di addetto all’assistenza telefonica.
Per il giudice di merito «il fatto che il ricorrente abbia svolto attività in tutto analoga a quella prestata dai dipendenti della società ospitante è un dato del tutto coerente con le finalità e l’attuazione del progetto, che è volto proprio a realizzare un contatto diretto del tirocinante con il soggetto ospitante per l’acquisizione sul campo di competenze e l’arricchimento del bagaglio di conoscenze professionali attraverso la pratica diretta sul luogo di lavoro».
Il principio non può essere messo in discussione nemmeno dall’inserimento del nominativo del tirocinante nel piano ferie della società, indicativo solamente di una necessità.