La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 ottobre 2022, n. 28838, ha stabilito che la mancata attivazione della procedura informativa prevista dall’articolo 47, L. 428/1990, a opera del cedente e del potenziale cessionario, in tutte le ipotesi negoziali che possano comportare, anche in astratto, il perfezionamento di una vicenda traslativa della compagine aziendale, configura gli estremi di una condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28, L. 300/1970.

Nella specie, la Suprema Corte ha precisato che, all’esito del trasferimento d’azienda, il cessionario dev’essere condannato per condotta antisindacale alla rimozione degli effetti e alla pubblicazione del provvedimento sulle bacheche aziendali in luogo accessibile a tutti, essendo sussistente anche per il potenziale cessionario l’obbligo di dare avvio al confronto sindacale, fornendo alle organizzazioni sindacali le dovute e necessarie informative del caso.