Il 13 dicembre 2023, è stato approvato il Regolamento 2023/2831, destinato a sostituire il Regolamento 2013/1407 dal 1° gennaio 2024.
Si tratta di un provvedimento che, fino al 31 dicembre 2030, disciplinerà la materia del “de minimis”, ossia quella degli aiuti concessi alle imprese per le quali non è necessaria la notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.
Per avere un quadro completo rimaniamo in attesa che il Ministero del Lavoro o, più probabilmente, l’INPS forniscano le proprie indicazioni amministrative, nel breve passaggio successivo quindi analizziamo solo le più importanti.
Il valore degli aiuti De Minimis dal 2024
Il tetto massimo riconosciuto come “aiuti de minimis” dall’inizio del prossimo anno passa a 300.000 euro (intesi al lordo di qualsiasi imposta o atro onere), dai 200.000 attuali, da calcolare su tre esercizi finanziari: L’art. 1 afferma che si applica a tutte le imprese con alcune eccezioni, puntualmente elencate, che fanno, essenzialmente riferimento al settore agricolo, all’acquacoltura, ed ai settori della trasformazione e commercializzazione, debitamente descritti.
Gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui viene accordato all’impresa il diritto a riceverli, indipendentemente dalla data di effettiva erogazione.
In caso di scissione di un’impresa in due o più aziende, l’importo degli aiuti de minimis precedentemente fruito va accollato a quella che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti. Se ciò non è possibile, la somma complessiva già percepita viene ripartita su base proporzionale in relazione al valore del capitale azionario delle nuove imprese al momento effettivo della scissione.
In caso di fusione od incorporazione di aziende, occorre verificare quanto le precedenti imprese hanno ottenuto singolarmente: ciò per verificare se la nuova impresa che nasce ha superato la soglia massima consentita.
Modalità di calcolo e plafond
Il periodo dei tre anni che vanno considerati alla luce del Regolamento 2023/2831 ai fini dell’inserimento tra gli “aiuti de minimis” va calcolato secondo il criterio del triennio mobile: Si tratta di una modalità di calcolo diversa dal passato, atteso che, il Regolamento 2014/1407, la cui vigenza cesserà il prossimo 31 dicembre, prende in considerazione gli aiuti concessi nell’esercizio finanziario e nei due precedenti.
Un’altra novità risulta inserita nell’art. 6: a partire dal 1° gennaio 2026 si riscontra l’obbligo di un Registro degli incentivi sia a livello nazionale (in Italia già esiste) che comunitario. Quest’ultimo sarà facilmente consultabile dal pubblico nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati. Le informazioni inserite nel registro centrale comprenderanno una serie di dati:
Identificazione del beneficiario;
Importo dell’aiuto;
La data di concessione;
L’autorità che ha concesso l‘aiuto;
Lo strumento di aiuto;
Il settore interessato sulla base della “classificazione NACE”.