Niente ravvedimento operoso per i mancati versamenti ai fini della proroga del regime speciale per gli impatriati prevista dal DL 34 2019, art 5 comma 2 bis.

 La risposta negativa è stata data dall’agenzia delle Entrate con la risposta n. 371  del 12 luglio 2022. Vediamo di seguito i dettagli sul caso.

L’interpello  riguardava il caso di un lavoratore laureato  che  ha aderito nel 2016 al regime speciale per lavoratori  impatriati ex art. 16 del Decreto legislativo del 14/092015 n. 147 e dopo il suo rientro in Italia, ha lavorato come dipendente a tempo  indeterminato (…) usufruendo dell’agevolazione del 30% nell’anno 2016  e del 50% per gli anni successivi, fino al 2020 ultimo anno di spettanza . Inoltre  faceva presente di essere «in possesso dei seguenti requisiti per

esercitare l’opzione per il rinnovo (acquisto di un appartamento , trsferimento della residenza in Italia  e tre figli minorenni,  condizioni che persistono anche allo stato attuale».

L’istante precisa che  per poter beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” avrebbe dovuto versare – entro il 31 agosto 2021 – un importo  pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente percepiti nell’ultimo periodo di imposta  ma non ha adempiuto all’obbligo.

 Nell’interpello da fa presente come  «il termine dei 180 giorni  dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate   per la richiesta al datore di lavoro non sia un “termine perentorio” per poter usufruire del rinnovo delle agevolazioni previste per gli  impatriati ma sia un termine ordinatorio».

Per questo chiede se sia ancora possibile ravvedere il tardivo  versamento dell’importo dovuto avvalendosi  dell’istituto del  ravvedimento operoso, con sanzione pari al  30% prevista dall’art. 13 del D.Lgs.  472/97  versata nella misura ridotta ad 1/8.

L’agenzia nella propria risposta , dopo il consueto riepilogo della disciplina normativa in materia,  afferma che  l’estensione per un ulteriore quinquennio del regime speciale  è subordinata  all’esercizio dell’opzione previo versamento degli importi dovuti entro il termine indicato al punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3  marzo 2021, prot. n. 60353.

in particolare  ritiene che il mancato adempimento precluda  l’applicazione del beneficio  non essendo ammesso il ricorso all’istituto  del ravvedimento operoso.