L’art. 16 del D.lgs. 147/2015 ha previsto, a decorrere dal periodo di imposta 2016, una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano.

L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2023, richiamando la risposta all’interpello 290/2020, ha chiarito che il regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati ex art. 16, D.Lgs. 147/2015 deve essere applicato anche sul TFR e sulle altre somme e indennità maturate durante il rapporto ed erogate successivamente in un’unica soluzione, così come indicate dall’art. 17 del TUIR.

Inoltre, secondo l’amministrazione finanziaria, per la citata tipologia di redditi che maturano nel corso del rapporto di lavoro ma che, essendo erogati in un’unica soluzione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono tassati separatamente, non si tratta di un automatismo, poiché, secondo quanto chiarito,  il datore di lavoro procederà alla liquidazione secondo le ordinarie aliquote della tassazione separata,  poi è necessario che il lavoratore attenda l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate e richiedere l’applicazione della tassazione sulla base del regime impatriati, solitamente più vantaggioso.

Ritengo che, qualora tale avviso dovesse tardare ad arrivare, il lavoratore può valutare di attivarsi con una istanza di rimborso da presentare, prudenzialmente, entro 48 mesi (art. 38, DPR 602/73) dal momento di esecuzione delle ritenute da parte del datore di lavoro sulle competenze di fine rapporto.

Quindi l’agevolazione “impatriati” sulle somme soggette a tassazione sperata, non viene applicata automaticamente dal datore di lavoro, ma potrà essere fruita dal contribuente solo dopo la riliquidazione da parte degli uffici competenti e/o solo a seguito di specifica richiesta del soggetto interessato.