Il Ministero del lavoro, con nota n. 4096 del 3 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in merito agli assetti proprietari e alle cariche sociali nelle imprese sociali.
In merito agli assetti proprietari, l’articolo 4, D.Lgs. 112/2017, pone il divieto per gli enti con scopo di lucro di esercitare “attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile“. Il fatto che il Legislatore abbia utilizzato espressioni volutamente ampie deve ritenersi finalizzato ad escludere a monte la possibilità che soggetti aventi natura e finalità incompatibili con quelle proprie dell’impresa sociale siano in grado, anche solo potenzialmente, di distogliere quest’ultima dal perseguimento delle proprie finalità originarie. Pertanto, la presenza, all’interno degli assetti proprietari, formalmente attraverso la partecipazione a un consorzio senza scopo di lucro, di soggetti “for profit” in misura consistente e anzi, maggioritaria, fa sì che l’impresa sociale si trovi di fatto sottoposta al controllo di soggetti aventi una natura giuridica incompatibile con quella dell’impresa sociale stessa.
In merito alle cariche sociali, il Ministero precisa che l’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 112/2017, deve essere inteso nel senso che le cariche sociali differenti dalla presidenza dell’ente possono essere assunte anche da soggetti nominati da enti aventi scopo di lucro, purché non si configuri la possibilità che, attraverso di esse, sia violato il divieto previsto dall’articolo 4, comma 3. Difatti, la limitazione posta dall’articolo 7, comma 2, più che ad ottenere che a qualsiasi soggetto espressione di un ente for profit sia preclusa la possibilità di rivestire cariche sociali diverse dalla presidenza, è volta a prevenire lo sviamento dell’impresa sociale dalle finalità di legge.