La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 ottobre 2018, n. 27948, ha stabilito che, in ipotesi di impugnazione di licenziamento, ove l’impugnazione stragiudiziale venga seguita dalla richiesta di tentativo di conciliazione, il successivo termine decadenziale di 60 giorni per il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale trova applicazione al solo caso di mancata effettuazione della procedura conciliativa per rifiuto della stessa o mancato accordo al suo espletamento. In tal caso non potrà, viceversa, essere invocato il diverso ulteriore termine sospensivo di 20 giorni previsto dall’articolo 410, comma 2, c.p.c., poiché riferito alla diversa fattispecie di tentativo di conciliazione effettivamente espletato, pur con esito negativo.