Per fare una analisi occorre fare riferimento alla circ. 35/E/2022 dell’Agenzia dell’Entrate che parla della nuova soglia dei 600, che diventeranno 3000 euro dopo la pubblicazione del decreto ed essendo solo un innalzamento si deve fare riferimento a tutte le norme che commentano il vecchio valore di 600 euro.

Con il decreto aiuti quater  il Governo innalzerà fino  a 3000 euro, solo per il 2022, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti. Inoltre, l’articolo 12 del D.L. 115/2022,  prevede che possono rientrare nei c.d. benefit non tassati anche i rimborsi (o il pagamento diretto da parte del datore di lavoro) delle spese relative
alle “utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

La formulazione della norma che deroga al contenuto dell’articolo 51, comma 3 del TUIR, aveva fatto ritenere che la stessa legittimasse, solo per quest’anno, di non  applicare il criterio della franchigia che caratterizza ordinariamente il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR in base al quale nell’ipotesi in cui il valore dei fringe benefit erogati sia superiore all’importo che non concorre a formare il reddito (di regola pari a 258,23 euro, quest’anno 600 euro), viene “ripreso” a tassazione e a contribuzione, Con la circolare 4 novembre 2022, n. 35, di commento alla nuova norma, l’Agenzia sostiene invece che la previsione contenuta nell’articolo 12 del D.L 115/2022 si situa nel solco dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e, pertanto, alla stessa deve applicarsi anche il relativo meccanismo.

In merito ai soggetti che possono usufruire, nel 2022, dell’allargamento della non concorrenza reddituale dei fringe benefit fino ai futuri 3000 euro, l’Agenzia delle entrate ricomprende anche i titolari di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente e, quindi tipicamente i collaboratori coordinati e continuativi nonché i percettori di borse di studio; la circolare precisa che il datore di lavoro può decidere di corrispondere i “nuovi” fringe benefit anche ad personam, senza essere quindi obbligato a redigere un  regolamento o a siglare un accordo sindacale.

Inoltre, sempre con riferimento alla non concorrenza reddituale delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per le utenze domestiche, l’Agenzia precisa che:
a) tali spese devono essere state effettivamente sostenute e devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal  dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari indipendentemente dalla residenza o dal domicilio nell’immobile da parte del dipendente che ottiene il rimborso;

b) rientrano nell’agevolazione anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio che vengono ripartite fra i  condomini

c) in ipotesi di immobile in locazione rientrano nell’agevolazione anche le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore) nell’ipotesi in cui nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a  condizione  che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa

Inoltre per l’applicazione dell’agevolazione nei limiti di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR in vigore per il 2022 occorre:
che il datore di lavoro acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione che giustifichi che il dipendente o i suoi familiari hanno speso la somma
rimborsata;
ovvero che in altyernativa:
il datore di lavoro si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche. Tale dichiarazione deve contenere gli elementi necessari per identificare le spese e quindi:
–  il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo),
– la tipologia  di utenza,
– l’importo pagato,
– la data,
– le modalità di pagamento,
– l’autodichiarazione che le fatture non sono già state rimborsate neppure parzialmente né dal datore di lavoro a cui si richiede il rimborso né da altri.

Nel caso in cui il datore di lavoro provveda a rimborsare le spese delle utenze domestiche sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dai dipendenti questi ultimi dovranno conservare la relativa documentazione per permettere il controllo dall’Amministrazione finanziaria.

Infine la circolare 35/E/2022 precisa che:
a) la spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore;
b) le spese rimborsate possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022 e, si ritiene, purché il rimborso avvenga entro il 12 gennaio 2023 in applicazione del principio di cassa allargata.

Non è da sottovalutare  la possibilità di raggiungere la soglia di esenzione di 3200 euro, questo è possibile con l’erogazione dei buoni carburante di 200 euro che rimangono distinti dal nuovo innalzamento della, soglia di 3000 euro,  così  considerando sia il c.d “bonus bollette” sia il c.d “bonus carburante” le iniziative genericamente di welfare non soggette a tassazione potranno raggiungere l’importo complessivo di 3200 euro, l’Agenzia, nell’ultimo paragrafo della circolare in commento ribadisce che le due  agevolazioni sono autonome e diverse, ma che per entrambe, il superamento della franchigia esente (pari rispettivamente a futuri 3000 euro e a 200 euro) comporta l’intera tassazione ordinaria dell’importo erogato, inoltre con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l’Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell’agevolazione   introdotta  dal decreto legge 21 2022  il cd “Bonus Benzina”, precisando che l’importo non può essere riconosciuto per le collaborazioni coordinate e continuative, mentre i 3000 euro potranno essere erogati anche ai cd Co.co.co.

Inoltre l’Agenzia, nello stesso contesto, aveva precisato che la soglia di esenzione “deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo di imposta” e nell’ipotesi in cui il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d’imposta – sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie – superi il citato limite di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.

A seguito di tali precisazioni i titolari di compensi in natura per importi superiori a 258,23 euro (in quanto, ad esempio, oltre ad un voucher considerano sull’imponibile fiscale anche il valore del benefit corrispondente a un’auto assegnata in uso promiscuo) anche se in possesso dei presupposti richiesti per usufruire della tassazione del 10% sui premi di risultato come noto, non possono convertire il premio di risultato in voucher fino alla soglia prima indicata in quanto i loro compensi in natura sono già tassati con modalità ordinarie

Di conseguenza, al fine di calcolare quanta disponibilità avrò per poter erogare i 3000, si dovrà detrarre tutti i finge benefit percepiti che verranno ricalcolati a conguaglio (dicembre) e l’azienda e il lavoratore saranno rimborsati dei contrbuti ed IRPEF  eventualmente pagati (es auto uso promiscuo art. 51 TUIR), per semplificare segue un esempio:


1 ESEMPIO

Fringe Benefit percepiti nel corso del 2023 (art. 51 TUIR)
– Auto vettura 125 €/mese anno 1500 € (interamente tassata perchè oltre 258.23)
– Concessione di alloggio rendita cat. 1000 € assoggettamento a contrbuti/IRPEF interamente al 50%,  500 € (interamente tassata perchè oltre 258.23)

Piano di welfare aziendale disponibile 1.000 €/anno
– 258,00 € card (spesa Amazon/Esselunga…) [interamente soggetti perchè già percepito finge benefit autovettura e appartamento]
– 500 € Viaggio
– 200 € libri di testo
– 42 € iscrizione corso inglese

Calcolo disponibilità 
3000-1500-500-258= 742 € (disponibilità da erogare entro il 12/1/2023 esente da contrbuti ed IREF, con bollette o card, oltre ai 200 euro di buoni benzina sempre esenti e oltre i 3000 €)

Conguaglio a Dicembre 2023
ricalcolo e restituzione Contrbuti ed IRPEF su  1500+500+258= 2258 €


2 ESEMPIO

Fringe Benefit percepiti nel corso del 2023 (art. 51 TUIR)
– 258,00 € card (spesa Amazon/Esselunga…) [totalmente esente]

Calcolo disponibilità 
– 3000-258= 2742 € (disponibilità da erogare entro il 12/1/2023 esente da contrbuti ed IREF, con bollette o card oltre ai 200 euro di buoni benzina sempre esenti e oltre i 3000 €)

Conguaglio a Dicembre 2023
nessun ricalcolo e restituzione Contrbuti ed IRPEF a dicembre