La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 luglio 2017, n. 18020, ha sentenziato che la tutela applicabile a seguito dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore è quella di cui all’articolo 18, comma 7, primo alinea, L. 300/1970, in cui è espressamente prevista la reintegrazione per il caso in cui si accerti il difetto di giustificazione del licenziamento senza attribuire al giudice alcuna discrezionalità.