È stata pubblicata sulla G.U. n. 120 del 21 maggio 2021, S.O. n. 21, la L. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 41/2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Nel medesimo S.O. n. 21 alla G.U. n. 120/2021 è disponibile anche il testo del D.L. 41/2021 coordinato con la L. 69/2021.

In tema di lavoro, sono state inserite le seguenti novità:

  • WELFARE AZIENDALE (art. 6-quinquies) – Il limite di non imponibilità annuo dei beni e servizi erogati ai dipendenti è stato incrementato, da euro 258,23 ad euro 516,46, anche per il 2021. Estesa dunque anche per l’anno fiscale in corso la temporanea deroga al generale limite di non imponibilità di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR, già riconosciuta, seppur per il solo 2020, dall’art. 112, comma 1 del D.L. 104/2020
  • AMMORTIZZATORI (art. 8, commi 2-bis e 3-bis) – Il provvedimento stabilisce che i periodi di integrazione salariale con causale Covid-19 (13 settimane di CIGO dal 1° aprile al 30 giugno 2021, 28 settimane di CIGD e assegno ordinario nonché 120 giorni di CISOA dal 1° aprile al 31 dicembre 2021) possono essere utilizzati in  continuità con i trattamenti della legge di Bilancio 2021, ove interamente fruiti.
    La Legge, inoltre, differisce al 30 giugno 2021 i termini scaduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per: i) presentare le domande all’Inps di accesso agli ammortizzatori con causale Covid-19 e ii) inviare, in caso di pagamento diretto dei trattamenti, i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi.
  • TIROCINI (art. 10-bis) –  Per l’anno 2021 è introdotta l’esenzione dalle imposte per le convenzioni relative allo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento.
  • LAVORATORI FRAGILI (art. 15) – Il provvedimento interviene precisando che i periodi di assenza dal servizio riconosciuti ai lavoratori fragili che non possono svolgere la prestazione in modalità agile (si v. art. 26, comma 2, del DL Cura Italia) non rientrano, a partire dal 17 marzo 2020, nel calcolo del comporto, attribuendo quindi efficacia retroattiva a siffatta previsione.
  • VACCINAZIONI IN AZIENDA (art. 19-bis) – Al fine di incentivare la campagna vaccinale nel luogo di lavoro, è previsto che l’Inail possa destinare determinate risorse professionali sanitarie anche alla somministrazione dei vaccini anti-Covid in azienda.