A pochi giorni dalla scadenza del 28 febbraio, il ministero della Salute ha reso noto l’elenco delle patologie che, fino a quella data, consentiranno ai lavoratori interessati di prestare normalmente l’attività con modalità agile o di essere impiegati in attività formative svolte da remoto. Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4 febbraio 2022 che individua le «patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità» in presenza delle quali, in base all’articolo 17 del Dl 201/2021, la prestazione può essere resa fino al 28 febbraio in smart working, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi, laddove questi l’abbiano disciplinata. Il decreto, la cui adozione era prevista entro il 24 gennaio, è arrivato con ritardo ed è entrato in vigore l’11 febbraio. A partire da questa data, il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile dovrebbe essere riservato ai lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dal proprio medico di medicina generale che attesti la sussistenza di una delle patologie (per esempio patologia oncologica con trattamento di farmaci immunodepressivi, anche se le cure state sospese da meno di sei mesi) o una delle condizioni elencate dal Dm stesso (per esempio lavoratori ultra 60enni esentati dall’obbligo vaccinale). A seguito dell’adozione del decreto, la tutela dell’articolo 26, comma 2-bis, del Dl 18/2020 riservata ai lavoratori fragili quali definiti dal comma 2 del medesimo articolo, dovrebbe essere integralmente sostituita dalla nuova previsione che riserva il diritto allo smart working fino al 28 febbraio, ai lavoratori in possesso della certificazione medica che attesti l’esistenza di una patologia o di una delle condizioni previste dal nuovo Dm. In assenza di istruzioni operative specifiche, e in considerazione dell’imminenza della scadenza del 28 febbraio, il dubbio è se i lavoratori che già stavano usufruendo della tutela dell’articolo 26 comma 2 delDl 18/2020, per continuare a farlo legittimamente, debbano correre dal proprio medico di medicina generale al fine di ottenere una certificazione predisposta secondo il Dm del 4 febbraio. La necessità non ricorre laddove il datore di lavoro non richieda questa ulteriore certificazione, posto che lo smart working è comunque voluto e incentivato per tutti i lavoratori, quanto meno fino alla fine dello stato di emergenza.