Come si ricorderà, l’articolo 1, comma 780, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha previsto una specifica riduzione dei premi dovuti dalle imprese artigiane per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e il comma 781 dello stesso provvedimento normativo ha stabilito altresì il riconoscimento di questa riduzione a favore delle aziende artigiane, che
– risultino in regola con tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e dalle specifiche normative di settore,
– abbiano effettuato interventi di prevenzione,
– non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
Con la Determina n. 302 del 3 agosto 2016, l’istituto assicuratore ha attestato che sussistono le condizioni per definire l’entità dello sconto anche per l’intera annualità 2016 e pertanto, come di consueto, con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze 30 settembre 2016, è stato adottato il provvedimento – peraltro registrato in Corte dei conti lo scorso 8 novembre – che ha fissato nella misura del 7,61%, l’entità dello sconto in vigore per l’annualità 2016.
Ciò significa che in fase di autoliquidazione Inail nel prossimo mese di febbraio le imprese artigiane aventi diritto alla riduzione, dovranno determinare l’ammontare di quanto dovuto a titolo di regolazione anno 2016, riconoscendo lo sconto pari – come si è detto – al 7,61% dell’intero premio 2016 ed escludendo, però, dal calcolo l’ammontare del premio dovuto a titolo di rata anticipata per l’anno 2017.