Ai datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone con le seguenti caratteristiche:
persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del D. lgs. n.150/2015 e dell’art.4, comma 15-quater del *Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazione della legge n. 26/2019), in possesso delle seguenti caratteristiche:
- a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
- c) I soggetti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
- a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- b) contratto di apprendistato professionalizzante.
- c) L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
- d) L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui sopra.
- e) Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019 il cd Reddito di Cittadinanza.
Al fine di fruire del beneficio i datori di lavoro interessati per il tramite del Consulente del Lavoro devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall’INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall’Istituto a seguito della pubblicazione del decreto “IO Lavoro”.
L’INPS effettua le seguenti operazioni:
- a) determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all’incentivo;
- c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
- d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l’avvenuta prenotazione dell’importo dell’incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
*15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.