La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 giugno 2019, n. 15123, ha stabilito che, ai fini della determinazione della base di computo del Tfr, ai sensi dell’articolo 2120, comma 2, cod. civ., e in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento, dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell’interesse dell’imprenditore: ne consegue che all’elargizione per abitazione corrisposta a un dipendente trasferito con familiari conviventi deve attribuirsi natura retributiva, desunta dal carattere periodico dell’erogazione, dalla sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo essere condizionata al permanere dell’abitazione e all’avvenuto assoggettamento a retribuzione.