Con nota prot. n. 1885 del 14/06/2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta di cui all’art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, come modificato dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, tutte le volte in cui l’ispettore accerti una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto riportato sul Lul e sempre che l’erronea scritturazione del dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986. Tale difformità, peraltro, si configura nel caso in cui la trasferta non sia stata di fatto effettuata ovvero la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, con ciò perseguendo un intento elusivo.