La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), torna sull’argomento della diffida ed ha emanato la nota n. 6774 del 17 settembre 2024, con la quale, facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, ha fornito l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.
Dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
Si ricorda che la diffida amministrativa non potrà comunque essere emanata qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili.