Il TFR costituisce un accantonamento in denaro operato mensilmente dal datore di lavoro, per conto del lavoratore, allo scopo di assicurargli un supporto economico al termine del rapporto.
L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c., il quale individua non solo i criteri di calcolo del trattamento, rivalutazione, periodi di maturazione utili in caso di assenza dal lavoro ma anche le condizioni al verificarsi delle quali è possibile, su richiesta del lavoratore, riconoscere un anticipo delle somme maturate.
Succede però spesso che per scelta del datore di lavoro il rateo di TFR maturato mensilmente venga erogato con le competenze ordinarie: su tale aspetto l’INL con la nota n. 616/2025 ha chiarito che l’eventuale liquidazione mensile del rateo di TFR al lavoratore fa venir meno allo stesso la natura di retribuzione differita con conseguente assoggettamento della somma erogata alla ordinaria contribuzione INPS.