L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 9294 del 9 novembre 2018, con la quale risponde ad un quesito inoltrato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo in materia di sanzione per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 1, e lavoro “nero”.

 

La risposta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

In tali casi, benché debba ritenersi piuttosto remota la possibilità che il lavoratore “in nero” venga remunerato utilizzando strumenti “tracciabili”, non può di per sé escludersi l’applicazione della sanzione prevista dal comma 913, che in ogni caso discende del comportamento antigiuridico adottato ed è posta a tutela di interessi non esattamente coincidenti con quelli presidiati dalla c.d. maxisanzione per lavoro “nero”.

Del resto, laddove il Legislatore ha voluto escludere l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di contestazione della maxisanzione lo ha fatto espressamente (l’art. 3, comma 3 quinquies, D.L. 12/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015 prevede espressamente l’inapplicabilità delle sanzioni di cui “all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”).

Va tuttavia evidenziato che, stante il tenore letterale del comma 910, l’illecito si configura solo laddove sia accertata l’effettiva erogazione della retribuzione in contanti; peraltro, atteso che nelle ipotesi di lavoro “nero” la periodicità della erogazione della retribuzione può non seguire l’ordinaria corresponsione mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono state effettuate.

Resta ferma, infine, l’adozione della diffida accertativa per il caso in cui, accertata la corresponsione della retribuzione, quantunque in contanti, la stessa risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato dal datore di lavoro.