L’Inps, con messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, ha reso noto che, per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ex articolo 23, D.Lgs. 148/2015, sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, L. 92/2012, che, per effetto della novella legislativa introdotta dall’articolo 1, comma 137, L. 205/2017, è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di 1.208,15 euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 990,68 euro (€ 1.208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 2.972,04 euro (990,68 x 3).
L’Istituto ricorda che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.