Con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023, l’Istituto si sofferma su un requisito essenziale per l’ottenimento dell’agevolazione ( il discorso riguarda anche il comma 101 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 ove il limite massimo di età è fissato a 30 anni -rectius 29 anni e 364 giorni al momento della instaurazione del rapporto-): il giovane deve essere al primo impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per completezza di informazione ricordo che l’INPS, con chiarimenti amministrativi precedenti, ha ricordato che non sono ostativi:

Precedenti periodi formativi in apprendistato che non hanno portato al consolidamento del rapporto (ricordo che l’apprendistato è, fin dall’inizio, un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato, attraverso la formazione, all’occupazione dei giovani);

Precedenti contratti a tempo determinato;

Precedenti rapporti con contratti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato, atteso che la prestazione non garantisce alcuna stabilità essendo, unicamente rimessa alla chiamata discrezionale del datore per esigenze di natura prettamente saltuaria;

Precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Precedenti rapporti ex art. 2222 c.c. .