L’Inps, con Circolare 4 aprile 2023, n. 39, fornisce importanti chiarimenti in merito, e sulla scia, delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2001, entrato di fatto in vigore il 13 agosto 2022.

 

Sono principalmente tre gli ambiti di interesse della citata Circolare, connesse ad altrettante novità normative contenute nella norma sopra richiamata:

  1. le modifiche all’art. 33 della Legge 104/1992 con le quali è stato superato il concetto di referente unico per quanto concerne l’assistenza a persone con disabilità rispetto al riconoscimento dei giorni di permesso mensile, fermo restando il limite mensile in capo al singolo assistito;
  2. la novella apportata all’art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 rispetto alla possibilità di prolungare il congedo parentale (di cui all’art. 33 del medesimo decreto);
  3. la novella all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 che ha esteso la platea dei soggetti che hanno diritto a richiedere la fruizione del congedo straordinario, inserendo anche il convivente di fatto.

Partendo da queste situazioni, la citata circolare opera importanti specificazioni in merito alle procedure operative calibrate per ciascuna delle novelle sopra descritte, corredate anche da chiarimenti di prassi, come ad esempio la conferma della possibilità di compresenza tra i permessi mensili ex legge n. 104/2022, sia da parte dei lavoratori concretamente interessati, sia da parte dei loro familiari (rientrando nella platea avente potenzialmente diritto).

La circolare Inps n. 39/2023 fornisce poi importanti indicazioni destinate alle strutture territoriali dell’Istituto rispetto all’esame delle nuove pratiche pervenute, nonché in merito all’eventuale riesame di quelle già presentate a decorrere dal periodo di vigenza del D.Lgs. n. 105/2022.