L’INPS ha pubblicato la circolare n. 163 del 3 novembre 2017, con la quale fornisce le istruzioni sulle modalità di accesso allo sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale 12 settembre 2017.
Lo sgravio è riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore e da precedenti contratti aziendali.
Gli istituti di conciliazione previsti nel contratto aziendale devono essere minimo due tra quelli elencati nel decreto e almeno uno deve rientrare nelle aree di intervento genitorialità o flessibilità organizzativa. Il contratto aziendale deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti. I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.
Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono pari a 55 e 54 milioni di euro, rispettivamente per il 2017 e il 2018. Con la circolare sopracitata si dà avvio alla prima fase, a valere sulle risorse 2017. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2017.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze. La fruizione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC e al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.