L’Inps, con circolare 29 gennaio 2024, n. 25, fornisce gli importi massimali per i trattamenti di integrazione salariale relativi all’anno 2024.
In premessa, la circolare n. 25/2024 ricorda come per effetto delle previsioni della Legge di stabilità per l’anno 2024 sia scomparso il c.d. “massimale basso”, e permanga solo quello “alto” che deve essere quindi preso a riferimento in ogni caso di determinazione di strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto.
Gli strumenti di ammortizzazione cui la circolare si rivolge sono quindi costituiti da quelli ordinari e straordinari, da quelli previsti per gli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dal FIS, da quelli che si rivolgono al comparto del credito, ma anche ai sussidi contro la disoccupazione involontaria (NASpI, ALAS, DIS – COLL).
Per quanto riguarda gli strumenti di ammortizzazione sociali in costanza di rapporto, in via generale il massimale lordo è pari a 1.392,89 €, che diviene pari a 1.311,56 € al netto della contribuzione prevista per gli apprendisti.
Per il settore edile e lapideo la soglia si innalza a 1.671,48 € lordi, corrispondenti a 1.573,86 € netti.
Per quanto riguarda NASpI, ALAS e DIS – COLL, l’importo della retribuzione da prendere a riferimento è pari per l’anno 2024 a 1.425,21 €, e l’importo massimo mensile per il quale non opera la riduzione è invece pari a 1.550,42 €.
Per quanto riguarda l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui al comma 144 della legge di bilancio per l’anno 2024, l’importo concretamente erogabile non può essere inferiore a 250,00 € e superiore a 800,00 € su base mensile.