Pochi giorni fa l’Inps, con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, ha emanato gli attesi chiarimenti relativi all’impatto contributivo, e in particolare del contributo addizionale NASpI (1,4% + 0,5 in occasione di ciascun rinnovo), dell’articolo 11, L. 203/2024 (Collegato Lavoro 2025), norma di interpretazione autentica riferita al lavoro stagionale.

Tale norma riconosce alla contrattazione collettiva “rappresentativa” la facoltà di individuare le attività stagionali, con le conseguenze sostanziali che ne derivano (esclusione da stop and go, limiti quantitativi e 24 mesi per sommatoria).

In primo luogo, l’Inps richiama la norma interessata, l’articolo 2, comma 28, L. 92/2012 (modificato dall’articolo 3, comma 2, D.L. 87/2018), dove si prevede che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

Come eccezione all’applicazione, il contributo addizionale non è dovuto in relazione “ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.

Nel dettagliare le ulteriori eccezioni, il messaggio n. 269/2025 ricorda la presenza di un’ulteriore disposizione, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, che escludeva dal contributo addizionale il lavoro stagionale così definito “dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

L’Inps, evidenziando che non è stata reiterata tale disposizione, ritiene che la stagionalità da contratto collettivo per i lavoratori a tempo determinato assunti per attività ““per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11, L. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori”.

È effettivamente così?

Purtroppo, l’Inps dimentica un’importante revisione della norma contributiva, che fra l’altro era stato oggetto di una precedente circolare (n. 91/2020) punto 2.

L’articolo 1, comma 13, lettera a), L. 160/2019, ha, infatti, aggiunto all’articolo 2, comma 28, L. 92/2012, il periodo “nonché nelle ipotesi di cui al comma 29”, stabilizzando così, senza alcun vincolo temporale, le esclusioni dal contributo addizionale previste nel comma 29.

Come detto, in base a tale novità, l’Inps, con la circolare n. 91/2020, aveva quindi chiarito che “La modifica apportata al comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012 incide specificatamente sul regime temporale di applicazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale per le fattispecie contrattuali previste alla lett. b) del comma 29 dell’articolo 2 della medesima legge. In particolare, ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo. La norma cristallizza le attività stagionali che danno luogo all’applicazione dell’esonero contributivo in argomento, considerando a tale fine solo quelle contenute negli avvisi comuni e nei contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Pertanto, nella speranza che il messaggio n. 269/2025 sia rapidamente ritirato e corretto, si ritengono non soggette al contributo addizionale le ipotesi contrattuali di stagionalità, purché possano essere ricondotte a contratti collettivi o avvisi comuni stipulati entro il 31 dicembre: è il caso, ad esempio, del Turismo, dove l’avviso comune del 2008 esclude dal contributo le ipotesi contrattuali di stagionalità per incremento; anche il Ccnl Fipe, ancorché stipulato per la prima volta dopo il 2011, è comunque riconducibile all’avviso comune 2008, firmato anche da Fipe.