Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere
Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, che disciplina un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
In particolare, al paragrafo 7 della citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022 devono utilizzare lo specifico modulo telematico “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le Pari opportunità. In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari, si comunica che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio 2023) per i datori di lavoro interessati è differito al 30 aprile 2023