Con il messaggio n. 4254 del 2024, l’INPS spiega come procedere per il calcolo della Naspi in caso di un lavoratore licenziato che non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile in quanto posto

per tutto il periodo (quadriennio),  in cassa integrazione a zero ore.

L’INPS, nel messaggio n. 4254 del 13/12/24, fornisce indicazioni per procedere al calcolo della prestazione nelle ipotesi in cui il lavoratore licenziato, non ha, nel quadriennio di osservazione, alcuna retribuzione utile, esposta nei flussi Uniemens contributivi/retributivi, in quanto nel quadriennio era posto in cassa integrazione a zero ore, sia essa a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell’INPS.

E’ impossibile quindi ricavare le retribuzioni utili al calcolo della prestazione, non potendo neanche ricorrere al c.d. “meccanismo di neutralizzazione”  (ampliamento del quadriennio di osservazione) come nel caso della ricerca del requisito contributivo di accesso alla prestazione (tredici settimane nel quadriennio di osservazione), nonché per la determinazione della durata della stessa.

Ai fini del calcolo della prestazione NASpI si può procedere, in assenza di retribuzione imponibile, alla valorizzazione dei dati dell’imponibile previdenziale riferiti alla contribuzione figurativa relativa alle integrazioni salariali sostitutive della retribuzione, corrisposte dall’azienda e poi da questa conguagliate o direttamente pagate da parte dell’INPS.