L’Inps, con messaggio 23 maggio 2023, n. 1900, fornisce ulteriori chiarimenti e specificazioni in materia di termini per la proposizione dei ricorsi amministrativi.
Il chiarimento fornito dal messaggio Inps n. 1900/2023 si è reso necessario a seguito della pubblicazione della circolare Inps n. 48/2023 la quale, andando a recepire le modifiche in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati Inps, così come previste dal Regolamento oggetto della deliberazione 18 gennaio 2023, n. 8 del Consiglio di Amministrazione.
Oggetto di indagine è dato dai termini di proposizione di ricorso avverso al diniego, ovvero all’accoglimento parziale, relativamente a richieste di integrazione salariale ordinaria.
Nello specifico, viene ora previsto che il ricorso debba essere presentato entro 30 giorni (e non più 60) decorrenti in ogni caso dalla notifica del provvedimento di diniego, ovvero di accoglimento parziale.
Il messaggio Inps n. 1900/2023 precisa come il nuovo termine debba intendersi riferito a provvedimenti che siano stati notificati successivamente alla pubblicazione della circolare Inps n. 48/2023, in modo tale da evitare – per quelli invece collocati in periodo anteriore – di incorrere in una incolpevole decadenza da parte dei destinatari.