Il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi e di congedi per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare, è intervenuto sui permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 (a favore di lavoratore portatori di handicap) e sul congedo straordinario.
Permessi ex art. 33
Il citato Decreto legislativo, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento ai permessi previsti dal medesimo comma, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
L’Istituto ha, quindi, disposto che, al fine di valutare la concessione del beneficio, la dichiarazione del disabile, che indichi l’intenzione di farsi assistere dalla persona che presenta l’istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente.
Nella circolare in commento, inoltre, l’INPS conferma che, poiché rimane confermato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33, resta comunque possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da ultimo citati da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui sopra da parte dei soggetti che prestano assistenza.
Congedo straordinario
Il citato Decreto legislativo n. 105/2022, ha introdotto, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, la figura del “convivente di fatto” tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in esame, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.
Per la qualificazione della “convivenza di fatto” l’INPS, nella circolare qui in commento, rimanda al comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 secondo cui “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Inoltre, l’Istituto dispone che, per l’accertamento di tale convivenza, così come di un’eventuale unione civile, si debba fare riferimento alla dichiarazione anagrafica: pertanto, la circolare prevede che, ai fini della concessione del diritto, sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.
Di conseguenza, alla luce delle modifiche normative introdotte, a far data dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del più volte citato Decreto legislativo n. 105/2022, è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto di cui al precedente punto 1.;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1. e 2. siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1., 2. o 3. siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. o 4. siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Inoltre, l’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, come novellato dal Decreto qui in commento, stabilisce che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Pertanto, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario.
La circolare precisa, comunque, che la convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario deve essere garantita per tutta la fruizione del congedo in esame. Ai fini della valutazione della spettanza del diritto.
A tal fine, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.
Esposizione in UniEmens dei codici evento
Al paragrafo 7.1, dedicato ai datori di lavoro privati con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, l’Istituto rilascia precise istruzioni operative per la corretta gestione dei permessi di cui trattasi nei flussi di denuncia Uniemens.
Nel sottolineare alle imprese come l’applicazione dei nuovi codici sia obbligatoria a partire dalla denuncia di competenza maggio 2023, rimandiamo alla lettura del paragrafo citato i chiarimenti operativi, stante l’esaustività dell’esposizione svolta dall’istituto al riguardo.
Allegato: Circolare-numero-39-del-04-04-2023