Con il messaggio n. 2310 del 16.6.2021 INPS comunica alcune indicazioni sul l differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 previsto dalla conversione in legge del Decreto Sostegni 1. Il monitoraggio della spesa in questo ambito è stato anche modificato dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.
In attesa della pubblicazione della circolare sulle modifiche previste dalla legge n. 69/2021, il messaggio illustra le istruzioni operative.
Il differimento riguarda le richieste di accesso e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo relativi ai termini scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021.
Domande di accesso alla CIG
Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di
- cassa integrazione (ordinaria e in deroga),
- di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali
- del Fondo di integrazione salariale (FIS)
- di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento
Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
In particolare visto quanto previsto dalla disciplina a regime, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.