Si rammenta che non è prevista alcuna comunicazione preventiva, come invece è stabilito per il contratto di prestazione occasionale. Gli utilizzatori del Libretto di famiglia devono effettuare la comunicazione mensilmente entro il giorno 3 del mese successivo a
quello in cui è stata svolta la prestazione lavorativa, con la finalità di fornire all’Inps le informazioni necessarie per procedere al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi.