La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 giugno 2024, n. 15957, ha ritenuto configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dall’illegittimità intrinseca di ciascun comportamento.
Invece, è configurabile lo straining* quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie.
*Il c.d. “straining”, individua una condotta vessatoria caratterizzata da una azione di molestia unica ed isolata, che tende a far cadere la propria vittima in una situazione di stress forzato, i cui effetti negativi sono duraturi nell’ambiente lavorativo. In altre parole, nello “straining” non vi è la “continuità” delle azioni vessatorie tipiche del mobbing.