La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 aprile 2024, n. 10065, ha stabilito che la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette aventi il carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale.