La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro, ma può far presumere l’esatto adempimento.
Per superare la presunzione occorre che il lavoratore fornisca la prova dell’insussistenza del carattere di quietanza della dichiarazione sottoscritta. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con la sentenza 4754 del 12 ottobre 2016 (giudice Salamida).